Circoncisioni abusive a Trento. L’avvocato Natale Callipari spiega il quadro giuridico e le responsabilità penali e civili in un caso che solleva molti interrogativi.

La circoncisione è un intervento chirurgico che consiste nella rimozione del prepuzio, il lembo di pelle che ricopre il glande. Si tratta di una pratica diffusa in molte parti del mondo per motivi religiosi, culturali o igienici, particolarmente radicata nelle comunità ebraiche e musulmane.
In Italia, la circoncisione può essere eseguita solo da personale medico abilitato e in strutture sanitarie autorizzate, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e del consenso informato dei genitori in caso di minori. Tuttavia, negli ultimi anni, non sono mancati episodi di interventi clandestini o non autorizzati, spesso legati a motivazioni religiose, che sollevano gravi questioni legali e di sicurezza sanitaria.
Per approfondire l’argomento, ci siamo rivolti all’esperto Avvocato Natale Callipari, titolare dello Studio Legale Callipari, riconosciuto a livello nazionale per l’esperienza maturata in oltre trent’anni di attività e per l’assistenza prestata a privati, aziende e istituzioni in ambiti giuridici complessi.
Con una struttura multidisciplinare e una consolidata reputazione nella tutela dei diritti, abbiamo chiesto all’avvocato un parere qualificato sul recente caso di Trento, dove un medico di base è stato arrestato per aver eseguito decine di circoncisioni su minori in assenza di autorizzazione sanitaria e in condizioni ritenute inadeguate dalle autorità.

Avvocato Callipari, dal punto di vista giuridico, quali sono i principali reati contestati in casi di circoncisione praticata senza abilitazione o in ambienti privi di autorizzazione sanitaria?
«La Costituzione italiana tutela la libertà di religione come diritto fondamentale, ma questo diritto incontra un limite nella tutela della salute pubblica e, ancor più, della salute dei minori.
«La legge non vieta la circoncisione a fini religiosi, ma ne impone l’esecuzione in strutture sanitarie autorizzate, da personale medico qualificato e nel rispetto delle regole igienico-sanitarie.
«In questo modo si cerca di garantire il giusto equilibrio tra la libertà di culto e il diritto alla salute, evitando che il valore simbolico del rito si traduca in un rischio concreto per l’incolumità del bambino.»
Considerata la delicatezza dei riti religiosi come la circoncisione, quali strumenti legali possono bilanciare libertà religiosa e tutela della salute pubblica nel nostro ordinamento?
«Le responsabilità sono distinte ma spesso concorrenti. I genitori, anche se animati da motivazioni religiose o culturali, possono essere ritenuti responsabili in concorso con il medico per aver affidato il figlio a una persona non abilitata o per non aver verificato le condizioni di sicurezza.
«Il medico, invece, risponde direttamente per l’atto materiale compiuto, con aggravanti legate alla minore età della vittima e alla mancanza di autorizzazioni sanitarie.
«Sul piano civile, entrambi possono essere chiamati a risarcire i danni fisici e morali derivanti dall’intervento. Se il minore, una volta divenuto adulto, dichiara che non avrebbe voluto essere sottoposto all’intervento compiuto quando era bambino per soli motivi religiosi, la situazione apre un ulteriore piano di responsabilità, soprattutto civili, nei confronti dei genitori e dell’eventuale sanitario coinvolto.
«Non si tratta di un giudizio retroattivo sulle credenze religiose della famiglia, ma del fatto che il minore ha subito una modificazione permanente del proprio corpo non necessaria dal punto di vista medico, senza avere alcuna possibilità di autodeterminarsi.
«La questione, dunque, si sposta sul terreno del diritto all’integrità fisica, del diritto all’identità personale e del risarcimento del danno.»
In situazioni dove un minore è sottoposto a un intervento non autorizzato, che responsabilità penali e civili ricadono sui genitori e sui medici coinvolti?
«Non esiste attualmente un articolo nel codice penale che punisca genericamente la circoncisione maschile rituale come “mutilazione genitale maschile”. Non c’è, quindi, una fattispecie penale ad hoc per “circoncisione rituale non terapeutica” secondo il codice penale attuale.
«Però, se il consenso prestato non è valido (ad esempio, se un genitore non è d’accordo) o se l’intervento è fatto in modo negligente, può configurarsi una responsabilità penale per lesioni anche in capo al medico.
«Sul piano civile, il medico può essere chiamato a rispondere per risarcimento dei danni subiti, a titolo di responsabilità extracontrattuale, se dall’operazione deriva un danno al minore.
«I genitori sono titolari della responsabilità genitoriale, e possono dare il consenso medico per interventi sul figlio minorenne. Tuttavia, non hanno una libertà assoluta: la scelta dev’essere compatibile con l’interesse superiore del minore, che include il diritto all’integrità fisica.
«Infatti, il consenso non può giustificare un intervento in condizioni rischiose o non sicure. Se l’intervento comporta lesioni o danni, i genitori possono essere coinvolti civilmente (risarcimento danni) se il loro consenso è stato colpevole (es. non hanno scelto un medico qualificato, oppure hanno optato per modalità rischiose).»
La normativa italiana prevede una distinzione tra interventi chirurgici a fini terapeutici e quelli a fini culturali o religiosi: quali sono le principali differenze in termini di autorizzazione e responsabilità?
«La distinzione è fondamentale. Gli interventi terapeutici sono consentiti quando necessari per la salute del paziente e seguono le procedure ordinarie della medicina. Diverso è il caso degli interventi a carattere culturale o religioso, come la circoncisione rituale quando non sussistono indicazioni cliniche.
«In questo ambito il consenso dei genitori non è sufficiente a rendere legittimo l’atto: il diritto all’integrità fisica del minore prevale sulle convinzioni religiose della famiglia, e la legge ammette tali pratiche solo in circostanze molto ristrette.
«Affinché l’intervento sia considerato lecito, è necessario che venga eseguito da personale medico qualificato, in un ambiente sanitario idoneo e in condizioni che garantiscano la massima sicurezza.
«Inoltre, il consenso dei genitori deve essere pieno, informato e consapevole dei rischi, ma soprattutto l’atto deve essere compatibile con il “superiore interesse del minore”, un principio che discende dalla Costituzione.
«Se uno di questi presupposti manca – per esempio se l’intervento viene eseguito da persone non abilitate, in ambienti non sicuri oppure senza un adeguato consenso informato – l’atto diventa illecito. Il medico rischia di rispondere penalmente per lesioni personali, anche se l’operazione tecnicamente riesce, perché la finalità non terapeutica rende giuridicamente più fragile la giustificazione dell’intervento. Può inoltre incorrere in responsabilità civile per i danni arrecati al minore, oltre a eventuali violazioni deontologiche.
«I genitori, dal canto loro, non sono protetti dal semplice fatto di aver espresso il consenso: quando autorizzano un intervento non necessario alla salute, hanno il dovere di compiere scelte che non espongano il minore a rischi evitabili.
«Se permettono che l’operazione venga effettuata in contesti non adeguati, o da soggetti privi di adeguata qualificazione, possono essere chiamati a rispondere civilmente dei danni subiti dal figlio, e in alcune circostanze anche penalmente come concorrenti nelle lesioni.»
Alla luce di casi come quello di Trento, quali misure preventive e controlli ritiene possano essere attuati per evitare il ripetersi di pratiche mediche abusive verso i minori?
«Occorre intervenire su due fronti complementari. Da un lato, è necessario promuovere campagne informative rivolte alle famiglie e alle comunità religiose, per chiarire che la circoncisione è un atto medico e deve avvenire nel pieno rispetto delle regole.
«Dall’altro, è fondamentale rafforzare i controlli sul territorio, attraverso un coordinamento più stretto tra autorità sanitarie, forze dell’ordine e ordini professionali.
«Solo un approccio condiviso e consapevole può prevenire il ripetersi di pratiche clandestine e garantire la tutela dei minori.»
Conclusione
Il caso di Trento riporta all’attenzione un tema complesso, dove diritto, cultura e religione si intrecciano. Come sottolinea l’Avvocato Callipari, la libertà di culto è un valore costituzionale, ma non può mai prevalere sulla tutela della salute e della dignità del minore. La consapevolezza e il rispetto delle regole restano gli strumenti più efficaci per evitare che la fede, pur nella sua autenticità, si trasformi in rischio.
Nadia Clementi – n.clementi@ladigetto.it
Avv. Natale Callipari – www.callipari.net



